dichiarazione del coniuge non acquirente successiva all’atto di acquisto


 

Not. Alessandro Torroni , osserva:

 

Che la dichiarazione del coniuge non acquirente possa essere resa anche successivamente all'atto di acquisto, a quanto mi consta, è stato sostenuto da:

1.      Bianca, La comunione legale, p. 586;

2.      Gabrielli, Vita not. 1984, pp. 664 ss.;

3.      De Rubertis (non ho gli estremi perché l'ho trovato negli appunti Di Capozzi);

4.      il mitico Guido Capozzi nei suoi appunti;

5.      Trib. Lucca 8 maggio 1978, in Riv. dir. ipotecario 1978, p. 268.

 

In Bianca, op. cit. si legge "Ora, vista la natura meramente accertativa dell'intervento del coniuge escluso, si deve propendere per quest'ultima soluzione [intervento successivo all'acquisto].

Infatti, anche in mancanza di tale partecipazione il bene resta personale, salvo che l'onere della prova grava sul coniuge acquirente.

Ne consegue che l'atto ricognitivo non è elemento determinante, ma solo elemento, ulteriore e dichiarativo, di accertamento personale di condizioni essenziali precedentemente, indipendentemente e necessariamente esistenti".